L'Amministrazione Comunale avvisa che dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 saranno in vigore le misure per la riduzione delle emissioni inquinanti e il contenimento delle polveri sottili (PM10).
Le misure si attivano in base alle condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. I livelli di allerta sono modulati su tre gradi per il PM10:
- Nessuna allerta– livello verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10
sarà interdetta la circolazione – dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali - dalle 8.30 alle 18.30 agli autoveicoli: a benzina EURO 0 e EURO 1, diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed a GPL/metano-benzina/diesel EURO 0 e EURO 1. Per i veicoli commerciali valgono le seguenti limitazioni: a benzina EURO 0 e EURO 1, diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed a GPL/metano-benzina/diesel EURO 0 e EURO 1. Infine non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli EURO 0
- Livello di allerta 1 – livello arancione: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, gli autoveicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, le autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5, gli autoveicoli a GPL/metano-benzina/diesel Euro0, Euro1 e Euro2, i veicoli commerciali a benzina EURO 0, EURO 1 e EURO2, a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 e a GPL/metano-benzina/diesel Euro0, Euro1 e Euro2 oltre ai ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed Euro1.
- Livello di allerta 2 – livello rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
In questo caso viene interdetta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, a ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed Euro1, ai veicoli a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, alle autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5, agli autoveicoli a GPL/metano-benzina/diesel EURO 0, EURO1 E EURO2, e ai veicoli commerciali a benzina EURO 0, EURO 1 e EURO2, a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 e a GPL/metano-benzina/diesel EURO 0, EURO 1 E EURO 2
Deroghe.
Sono esentati dai divieti i veicoli elettrici o ibridi, tutti i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, taxi, autobus turistici e scuolabus, i veicoli utilizzati in car pooling con almeno tre persone a bordo (oppure due persone se il veicolo è omologato per due posti), e i veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo di atleti e personale tecnico, limitatamente agli spostamenti casa-impianto sportivo e nelle fasce orarie immediatamente precedenti e successive all’attività sportiva.
Sono previste deroghe per i veicoli destinati al trasporto di pasti per mense e comunità, i mezzi per il trasporto professionale di farmaci e dispositivi medici, i veicoli per il trasporto di persone con disabilità munite di contrassegno, quelli utilizzati per visite mediche o per l’assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, e i mezzi impiegati in servizi di soccorso, emergenze sanitarie o attività di pubblica utilità, comprese le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario. Altre deroghe riguardano i veicoli di commercianti ambulanti e operatori del commercio all’ingrosso di prodotti deperibili, i veicoli per operazioni di carico e scarico merci, i mezzi di trasporto adibiti a cantieri edili o stradali con attestazione del datore di lavoro, i veicoli con targa estera per residenti o turisti in città, i veicoli d’epoca di interesse storico o collezionistico durante raduni autorizzati, e i mezzi utilizzati dai lavoratori che non possono usufruire del trasporto pubblico per incompatibilità di orario o sede di lavoro.
Sono altresì previste deroghe per il trasporto scolastico, limitatamente alla mezz’ora precedente e successiva all’orario di inizio e fine delle lezioni, per la partecipazione a cerimonie nuziali o funebri, e per veicoli con potenza inferiore a 80 kW guidati da conducenti anziani o con basso reddito certificato da attestazione ISEE.
Particolari esigenze non programmabili potranno essere valutate caso per caso dal Servizio Ambiente e dal Comando di Polizia Locale. Il periodo natalizio, compreso tra il 20 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, vedrà la sospensione delle limitazioni per favorire la mobilità dei cittadini e le attività economiche durante le festività.
Impianti termici
Sono previste misure per la limitazione dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, valide sempre dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026. In particolare, durante il periodo di funzionamento degli impianti termici. In allerta verde non dovrà essere superata la temperatura di 19°C (con tolleranza di +2° C) in abitazioni, uffici ed attività commerciali e la temperatura di 17°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali. In allerta arancio e rossa la temperatura in abitazioni, uffici ed attività commerciali non dovrà superare i 18°C (con tolleranza di +2° C). Per i periodi ed il numero massimo di ore giornaliere di accensione degli impianti termici si rinvia alle norme nazionali vigenti. In allerta verde sarà vietato l’utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017. In allerta arancio e rossa la classe emissiva del generatore di calore non potrà essere inferiore alle “4 stelle”.
È prevista inoltre la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili, dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93) ad impianto termico attivato. Sono esclusi gli esercizi commerciali che utilizzino dispositivi con consumi energetici ridotti ed in grado di garantire un’efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte stesse. In deroga a quanto sopra, sono inoltre esclusi gli esercizi in cui sia necessario accedere celermente e frequentemente all’esterno dei locali (es. bar e ristoranti con plateatici).
È previsto il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale, di falò rituali, barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria per la cottura di cibi all’aperto con l’utilizzo di combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento. Saranno consentite deroghe esclusivamente per per i falò rituali in occasione dell’Epifania e di metà Quaresima
I livelli di allerta saranno comunicati da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì, per attivare le misure temporanee martedì e venerdì, restando in vigore fino al controllo successivo. Le informazioni potranno essere visualizzate dai cittadini al link https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10
I cittadini verranno informati sui cambiamenti di stato di allerta attraverso il sito web istituzionale www.comune.silea.tv.it ed i canali social ufficiali del Comune di Silea.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero 0422-365718 o scrivere alla seguente mail: ambiente@comune.silea.tv.it