Fase 2 – Coronavirus

Le disposizioni attuative della fase 2 sono efficaci a partire da lunedì 4 a domenica 17 maggio
Aggiornamento a lunedì 27.04.2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (Coronavirus), in sostituzione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, prevede da lunedì 4 a domenica 17 maggio 2020, in sintesi:
- Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine;
- Vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; ammesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI
- Sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- Ammessa l’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e la distanza tra loro di almeno un metro.
- Sospese le cerimonie civili e religiose;
- Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
- Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei
- Sospesi servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- Sospese le procedure concorsuali
- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- Limitato l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA);
- Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione e nei mercati;
- Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie con distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- Sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM;
- Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- Aperti tutti gli uffici pubblici; il lavoro agile resta la modalità ordinaria per la durata dell’emergenza;
- Consentite le attività professionali raccomandando lavoro agile e protocolli di sicurezza;
- Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM.
- Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività svolte con lavoro agile;
- Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Vanno usate protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; l’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. - Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”.
- Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio per i soggetti con sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, contattando il medico curante;
- Divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena o risultate positive al virus;
- Consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
- Consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- Consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- Consentita nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
- Consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
- Consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- Consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Documento | Formato | Data di aggiornamento |
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Ordinanza regionale n. 43 del 27.04.2020 |
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 |
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allegato 1 |
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allegato 2 |
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allegato 3 |
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Riepilogo Ali fase 2 |
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09.05.2022 |
Ordinanza regionale n. 42 del 24.04.2020 |
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FAQ Ordinanze regionali |
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Principali indicazioni igieniche
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpresonale di almeno in metro
- Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol