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Tempistica esamina progetto da pubblicazione - L.R. 10/1999

Dalla data di pubblicazione sui quotidiani dell'ultimo dei due annunci previsti decorrono i tempi per pervenire al provvedimento finale secondo la seguente successione:

Entro 50 giorni, chiunque può prendere visione ed ottenere copia della documentazione depositata presso la Regione, Provincia e Comune e presentare osservazioni scritte alla struttura competente per la VIA (art. 16) Entro 60 giorni i Comuni e la Provincia interessate esprimono il proprio parere, in forma di delibera di Consiglio. quando lo Statuto non preveda diversamente (art. 17) e viene trasmesso al Servizio VIA Regionale.
Successivamente le osservazioni e pareri sono trasmessi dalla struttura competente per la VIA al proponente, che può presentare controdeduzioni.

Il presidente della Commissione VIA può disporre l'inchiesta pubblica o è tenuto a disporla qualora essa sia richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati. L'inchiesta pubblica consiste almeno nell'audizione, in contraddittorio con il soggetto proponente, dì coloro che hanno presentato le osservazioni, da parte della commissione VIA e dei Comuni e Province interessati.

Entro 135 giorni dall'ultima pubblicazione e per una sola volta la Commissione richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla presentazione delle integrazioni richieste. Se la Ditta entro 90 giorni dalla richiesta non produce le integrazioni, la domanda di VIA si intende decaduta.

Entro 135 giorni, salvo richiesta di integrazioni, e salvo proroga fino a un massimo di 60 giorni, la Commissione VIA esprime il proprio parere (art. 18).

Qualora il proponente faccia presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, la Commissione VIA deve essere integrata dai rappresentanti della Provincia e/o del Comune interessati. nonché dai responsabili degli uffici provinciali e regionali competenti.

In questo caso la Commissione VIA ristretta, senza cioè il Comune e la rappresentanza politica della Provincia. si riunisce ed emette il parere di impatto ambientale di cui all'art. 18. Se quest'ultimo è favorevole. a seguire, si fanno entrare i rappresentanti politici del Comune e della Provincia e si prosegue come Conferenza Tecnica Regionale Ambiente per l'approvazione del progetto dell'impianto ai sensi del Decreto Ronchi.

Segue il provvedimento della Giunta Regionale.

Entro 15 gg. (termine solo ordinatorio) dall'espressione del parere da parte della Commissione VIA segue il provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale da parte dell'autorità competente. Nel caso specifico in oggetto, l'autorità è la Giunta Regionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:


  • D. Lgs.05/02/1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni - "Decreto Ronchj";
  • D.P.R. 12/4/1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1 della L 22/2/1994. n. 146, concernente disposizioni In materia di Impatto ambientale";
  • L.R. 21 gennaio 2000, n.3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";
  • L.R.. 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientate", D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme relative alle discariche di rifiuti.